CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1) PREMESSA NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO Ai sensi dell’art. 2 n. 1 decreto legislativo n.111 del 17. 03.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CEE; i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” risultati dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendendosi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto b) alloggio c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)…. che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.
2) CAMPO DI APPLICAZIONE Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad oggetto l’offerta di un pacchetto turistico, si intende regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 27/12/1977 n. 1084 di rettifica ed ese-cuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto dì viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970, nonché dal sovracitato Decreto Legislativo 111/95.
3) PRENOTAZIONI La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente. L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma scritta da parte dell’Organizzatore. L’agenzia di viaggio venditrice, in possesso di regolare licenza, potrà rilasciare al consu-matore, ai sensi dell’art. 6 del Decr. Legisl. 111/95, copia del contratto solo se già in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrat-tuali, negli opuscoli, ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite all’Organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
4) PAGAMENTI All’atto della prenotazione verrà versato un acconto pari al 25% della quota di partecipazione e, se previsti, gli interi diritti di iscrizione al viaggio. Il saldo dovrà essere versato trenta giorni prima della data di partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti alla data di partenza, dovrà essere versato l’intero ammontare al momento dell’Iscrizione. II mancato incasso da parte dell’Organizzatore del viaggio dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite potrebbe costituire clausola risolutiva espressa dal contratto, tale da determinare la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’Organizzatore.
5) MODIFICHE DEL PACCHETTO TURISTICO I prezzi indicati nel contratto possono essere modificati fino a 20 giorni precedenti la data fissata per la partenza e soltanto in seguito a variazioni di * costo di trasporto, incluso il costo del carburante, * diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti, * tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali vari-azioni si farà riferimento al corso dei cambi ed al costo dei servizi in vigore alla data della pubblicazione del programma come ivi riportata. Se prima della partenza l’Organizzatore è costretto a modificare in maniera significa-tiva, un elemento essenziale del contratto, incluso il prezzo, egli è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consumatore. A tali fini si considera significativa una modifica del prezzo superiore al 10% del medesimo, ovvero qualunque variazione su elementi configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato. Il consumatore che riceve una comunicazione modificativa un elemento essenziale o della modifica del prezzo superiore al 10% avrà la facoltà di recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché, ovvero di accettare la modifica, che diverrà parte del contratto con la esatta individuazione delle variazioni e della incidenza delle stesse sul prezzo. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione all’organizzatore o al venditore entro 2 giorni lavorativi da quando è venuto a conoscenza della modifica, che altrimenti si intende accettata. L’organizzatore, qualora dopo la partenza non possa fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del consumatore, e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcire in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie, giustificate e comprovate ragioni, l’organizzatore fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale soluzione sia oggettivamente indispensabile. Le modifiche da parte del consumatore a prenotazioni già accettate, obbligano l’Organizzatore soltanto se è nei limiti in cui possano essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche comporta l’addebito al consumatore delle maggiori spese sostenute.
6) RECESSO DEL CONSUMATORE Il consumatore può recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché, soltanto allorché gli venga comunicata la modifica dl un elemento essenziale, ai sensi del precedente art. 5, 3° comma, nel qual caso, ove eserciti il recesso, ha diritto, in via alternativa, ad usufruire di un altro pacchetto turistico, ovvero ad essere rimborsato della parte del prezzo già corrisposta al momento del recesso. Il pacchetto turistico di cui il consumatore decida di usufruire, dovrà essere di importo non inferiore a quello originariamente previsto. Se l’Organizzatore o, per suo conto, il venditore non sono in grado di proporre un pacchetto di importo equivalente o superiore, il consumatore ha diritto ad essere rimborsato della differenza. Al consumatore che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi del presente articolo, saranno addebitati la quota di iscrizione, se prevista, nonché a titolo di corrispettivo per il recesso somme non superiori a quelle qui di seguito indicate: a) pacchetti turistici con servizi regolari di linea a tariffa normale e con soggiorni in albergo, appartamenti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera: *10% della quota di partecipazione sino a 15 giomi lavorativi prima della partenza (sabati esclusi); *30% della quota di partecipazione sino a 3 giorni lavorativi prima della partenza (sabati esclusi); *100% della quota dl partecipazione dopo tali termini. b) pacchetti turistici con voli regolari a tariffa speciale o con voli noleggiati o speciali (sino a 5 ore di volo non stop). Pacchetti turistici di gruppo con altri mezzi di trasporto: *10% della quota di partecipazione sino a 21 giorni lavorativi prima della partenza (Sabati esclusi); *30% della quota di partecipazione da 20 a 15 giorni lavorativi prima della partenza ( Sabati esclusi); *50% della quota di partecipazione da 14 a 3 giorni lavorativi prima della partenza (Sabati eclusi); *100% della quota di partecipazione dopo tali termini; c) Pacchetti turistici con voli noleggiati o speciali (oltre 5 ore di volo non-stop) o con voli di gruppo Intercontinentali. Crociere marittime. Pacchetti turistici con soggiorno in appartamenti, residence, ville e villaggi in formula affitto; *10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza (Sabati esclusi); *30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni lavorativi prima della partenza (Sabati esclusi); *50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni lavorativi prima della partenza (Sabati esclusi); *75% della quota di partecipazione da 9 a 3 giorni lavorativi prima della partenza (Sabati esclusi); *100% della quota di partecipazione dopo tali termini. Nel caso di gruppi precostituiti, le somme di cui sopra verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
7) SOSTITUZIONI Il Cliente rinunciatario può farsi sostituire da un’altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto entro 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestual-mente comunicazione circa le generalità del cessionario; b) non vi sono ragioni attinenti al passaporto, al visto, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal Cliente rinunciatario; c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantifi-cata all’atto della comunicazione della cessione. II Cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota d’iscrizione se prevista. Sarà inoltre solidamente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. 
8) MANCATA ESECUZIONE Il consumatore può esercitare i diritti previsti dal precedente art. 6, commi 1° e 2°°, anche nel caso in cui prima della partenza l’Organizzatore, per qualsiasi ragione tranne un fatto proprio del con-sumatore, comunichi l’impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del pacchetto. Nei casi previsti dal comma 1 art.13, il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata ese-cuzione del contratto. L’Organizzatore può annullare il contratto quando non sia stato raggiunto il numero minimo previsto dei partecipanti e sempre che ciò sia stato comunicato in forma scritta almeno 20 giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da cause di forza maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso di prenotazioni. In tal caso, così come nell’ipotesi del recesso di cui al precedente art. 6, commi 1° e 2°, l’Organizzatore sarà tenuto al solo rimborso delle somme percepite entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, escluso ogni ulteriore esborso.
9) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno o di transito o dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall’organizzatore, nonché ai regolamenti e alle dispo-sizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovraesamìnate obbligazioni-. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni, e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio della surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è respons-abile verso l’organizzatore, del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Nessun rimborso compete a chi si presentasse alla partenza con documento NON VALIDO PER L’ESPATRIO e se il nominativo non combaciasse con quello dato all’iscrizione.
10) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della CEE cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita dall’Organizzatore in base ai propri criteri di valutazione degli standard di qualità.
11) RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effetuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, impossibilità di raggiungere in tempo il luogo di partenza del viaggio in seguito a calamità natu-rali, improvvisi avvenimenti stradali che impediscono la regolare circolazione, guasti o incidenti al veicolo utilizzato, sciopero dei mezzi pubblici, ecc; ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
12) LIMITI DEL RISARCIMENTO Il risarcimento dovuto dall’organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempi-mento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extra-contrattuale e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato dall’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli artt. 1783 e seguenti c.c., la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla respons-abilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite rìsarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l’importo dl 5.000 Franchi oro germinal per qualsiasi altro danno previsto dall’art. 13 n° 2 CCV. Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti o nuove convenzioni internazionali, concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcìtori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso.
13) OBBLIGO DI ASSISTENZA L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per dispo-sizione di legge o di contratto. L’organizzatore non è responsabile nei confronti del consumatore per l’inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.
14) RECLAMI E DENUNCE II consumatore, a pena di decadenza, deve denunciare per iscritto, sottoforma di reclamo, all’organizzatore le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all’atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di ese-cuzione delle prestazioni turistiche, l’organizzatore deve prestare al consumatore l’assistenza richiesta dal precedente art. 13 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere l’organizzatore, anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del consumatore.
15) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, prima della partenza è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici dell’organizza-tore o dei venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e di malattie.
16) FONDO DI GARANZIA Presso la Presidenza del Consiglio del Ministri è stato istituito un Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi ai sensi dell’art 21 Decr. Legisl. 111/95, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’Organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero; il Fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art 21 n° 5 Decr. Legisl. 111/95.
17) FORO COMPETENTE CLAUSOLA COMPROMISSORIA Per ogni eventuale controversia dipendente dal presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Padova. Di comune accordo peraltro potrà essere pre-visto che le controversie nascenti dall’applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto siano devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale composto di tanti arbitri quante sono le parti in causa più uno che funge da Presidente nominato dagli arbitri già designati, ovvero in mancanza del Presidente del Tribunale ove ha sede legale il Tour Operator. Il collegio arbitrale che ha sede nel luogo in cui si trova la sede legale del Tour Operator deciderà ritualmente e secondo diritto, previo eventuale tentativo di conciliazione.
18) CAMBI E TARIFFE Le quote sono state calcolate in base ai costi e alle tariffe dei vettori in vigore al 01/01/2009 e potranno subire modifiche in caso di sensibili variazioni.
19) GARANZIA ASSICURATIVA L’Agenzia VIAGGI DEL GENTILE è coperta da Polizza Assicurativa RC. GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. n 249455571 del 11/11/2004. Organizzazione Tecnica: VIAGGI DEL GENTILE – Fabriano – Tel. 0732 5345. Licenza n. 1 del 12/10/2004 – prot. 45048.
 ADDENDUM - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) Disposizione normative I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n 3 e n. 6, artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione.
B) Condizioni di contratto A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3 1° comma; art. 4; art. 7; art 9  1° comma; art. 10; art. 14  1 ° comma; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di viaggio o soggiorno organizzato o pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
C) Recesso del consumatore Al consumatore che receda dal contratto per qualsiasi motivo purché non imputabile al venditore, saranno addebitate la quota di iscrizione, se prevista, nonché a titolo di corrispettivo, som-mme non superiori a quelle di seguito indicate: a) Soggiorni in alberghi, appartamenti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera: * le stesse somme previste dal punto A), 3° comma, art 6;  b) Solo trasporto con voli noleggiati o speciali (sino a 5 ore di volo non stop); * le stesse somme previste dal punto B), 3° comma, art.6; c) Solo trasporto con voli noleggiati o speciali (oltre 5 ore dl volo non stop). Soggiorni in appartamenti, resi-dence, ville e villaggi in formula affitto: * le stesse somme previste dal punto C), 3° comma, art. 6.; d) Solo trasporto con aerei di linea o con altri mezzi. Servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio le stesse somme previste dai vari fornitori. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Ancona.

 

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